(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 46 del 16 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1. Rimborso spese L'art. 2 della L.R. 22 giugno 1973 n. 16, gia' modificato dall'art. 2 della L.R. 21 agosto 1986 n. 19, dall'art. 1 della L.R. 2 settembre 1991 n. 17 e dall'art. 1 della L.R. 26 febbraio 1996 n. 11, e' cosi' modificato: "A decorrere dal 1 agosto 1996 per le attivita' connesse all'espletamento del mandato, al Consigliere regionale e' corrisposto un rimborso spese mensile quantizzabile nella misura di 12 sedute, valutate cadauna in L. 200.000, importo che verra' incrementato dal 1 gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinato nell'anno precedente secondo le rilevazioni Istat, oltre un rimborso spese di viaggio di 1500 chilometri calcolato moltiplicando tale cifra per un quinto del prezzo di un litro di benzina super, vigente nel tempo. Per le spese sostenute in relazione alle altre attivita' istituzionali, indicate nel comma successivo, al Consigliere regionale, viene corrisposto un rimborso spese, pari ad un quinto del costo della benzina super per ogni chilometro di percorrenza e, qualora nella stessa giornata coincidono piu' riunioni il rimborso chilometrico spetta una sola volta. Si intendono organismi istituzionali per le cui riunioni e' previsto il rimborso chilometrico ragguagliato ad un quinto del costo della benzina super sulla base del doppio della distanza tra il luogo di residenza e/o domicilio ed il Capoluogo della Regione, il Consiglio, la Giunta, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, le Commissioni Consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, la Conferenza dei Capi-gruppo, la Giunta per il Regolamento, la Giunta per le elezioni ed ogni altro organismo formalmente costituito ed interno alla Giunta ed al Consiglio regionale. Il rimborso chilometrico, di cui al 2 comma, spetta ai Consiglieri non residenti nel capoluogo di regione, secondo la percorrenza dalla propria residenza e/o domicilio, a condizione che non usufruiscono di autovetture di servizio. Sulla indennita' di carica e' applicata una decurtazione di L. 100.000 per ogni giornata di assenza ingiustificata alle sedute degli Organismi di cui al comma 3 e sino ad un massimo di L. 1.000.000 nel corso del mese. La decurtazione viene automaticamente effettuata anche in caso di assenza non dichiarata durante la votazione per appello nominale. I rimborsi innanzi indicati sono disciplinati, ai fini fiscali, dall'art. 1-bis della legge 8 agosto 1995 n. 349".