(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 46
                       del 16 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           Rimborso spese
 
  L'art. 2 della L.R. 22 giugno 1973 n. 16, gia' modificato dall'art.
2 della L.R. 21 agosto 1986 n. 19, dall'art. 1 della L.R. 2 settembre
1991 n. 17 e dall'art. 1 della L.R. 26 febbraio 1996 n. 11, e'  cosi'
modificato:
  "A   decorrere   dal  1  agosto  1996  per  le  attivita'  connesse
all'espletamento del mandato, al Consigliere regionale e' corrisposto
un rimborso spese mensile quantizzabile nella misura  di  12  sedute,
valutate cadauna in L. 200.000, importo che verra' incrementato dal 1
gennaio  di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi
al consumo per operai ed impiegati determinato  nell'anno  precedente
secondo  le  rilevazioni Istat, oltre un rimborso spese di viaggio di
1500 chilometri calcolato moltiplicando tale cifra per un quinto  del
prezzo di un litro di benzina super, vigente nel tempo.
  Per   le   spese   sostenute  in  relazione  alle  altre  attivita'
istituzionali,  indicate  nel  comma   successivo,   al   Consigliere
regionale, viene corrisposto un rimborso spese, pari ad un quinto del
costo  della  benzina  super  per  ogni  chilometro di percorrenza e,
qualora nella stessa giornata coincidono piu'  riunioni  il  rimborso
chilometrico spetta una sola volta.
  Si  intendono  organismi  istituzionali  per  le  cui  riunioni  e'
previsto il rimborso chilometrico ragguagliato ad un quinto del costo
della benzina super sulla base del doppio della distanza tra il luogo
di  residenza  e/o  domicilio  ed  il  Capoluogo  della  Regione,  il
Consiglio,  la  Giunta,  l'Ufficio  di  Presidenza  del Consiglio, le
Commissioni  Consiliari  permanenti,  speciali  e  di  inchiesta,  la
Conferenza  dei  Capi-gruppo, la Giunta per il Regolamento, la Giunta
per le elezioni ed ogni altro  organismo  formalmente  costituito  ed
interno alla Giunta ed al Consiglio regionale.
  Il  rimborso chilometrico, di cui al 2 comma, spetta ai Consiglieri
non residenti nel capoluogo di regione, secondo la percorrenza  dalla
propria residenza e/o domicilio, a condizione che non usufruiscono di
autovetture di servizio.
  Sulla  indennita'  di  carica  e'  applicata una decurtazione di L.
100.000 per ogni giornata di assenza ingiustificata alle sedute degli
Organismi di cui al comma 3 e sino ad un massimo di L. 1.000.000  nel
corso del mese.
  La  decurtazione  viene automaticamente effettuata anche in caso di
assenza non dichiarata durante la votazione per appello nominale.
  I rimborsi innanzi indicati sono  disciplinati,  ai  fini  fiscali,
dall'art. 1-bis della legge 8 agosto 1995 n. 349".